Art. 2.
(Conciliazione delegata dal giudice civile).

      1. L'articolo 183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 183. - (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa). - All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.
      Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.
      In considerazione delle domande introdotte, delle tesi prospettate, dei documenti allegati e di qualunque altro elemento utile, il giudice istruttore, nelle controversie relative a diritti disponibili, se nessuna delle parti si oppone, può sospendere il procedimento per un periodo non superiore a sessanta giorni e delegare l'esperimento del tentativo di conciliazione a un professionista esperto in tecniche di conciliazione iscritto negli appositi elenchi

 

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tenuti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e presso l'Ordine degli avvocati del tribunale nel cui circondario si tiene il processo.
      Il giudice istruttore delega il professionista concordemente indicato dalle parti o, in mancanza, procede d'ufficio alla nomina, garantendo la rotazione degli incarichi.
      Nell'udienza di trattazione, ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
      Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
      Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

          1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

          2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

          3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

      Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori

 

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udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.
      Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui all'ottavo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi dell'ottavo comma.
      Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma.
      L'ordinanza di cui all'ottavo comma è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti».

      2. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 185 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

      «Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione, sia d'ufficio sia su istanza di parte, anche mediante la delega di cui all'articolo 183, quarto comma.
      Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Qualora il verbale di conciliazioni sia redatto innanzi al professionista delegato ai sensi dell'articolo 183, quarto comma, esso è da questi prontamente depositato nel fascicolo del giudizio pendente. Il verbale di conciliazione giudiziale costituisce titolo esecutivo; per la conciliazione in sede delegata, l'esecutività consegue

 

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all'omologazione formale da parte del giudice istruttore, che provvede entro quindici giorni dall'avvenuto deposito.
      Se il tentativo di conciliazione delegato sortisce esito negativo, l'esperto comunica la circostanza al giudice delegante, il quale fissa prontamente la nuova udienza di trattazione del procedimento con ordinanza da comunicare con le modalità di cui all'articolo 170».